Bonus 110%: sintesi della legge approvata in Senato

 Bonus 110%:  sintesi della legge  approvata in Senato

Eco bonus e sisma bonus, potenziato in modo da diventare irresistibile, valido per i lavori svolti dal 1° luglio 2020 e fino alla fine del 2021.

Solo per gli edifici destinati all’edilizia sociale, la scadenza del bonus 110% è fissata al 30 giugno 2022.

L’eco bonus viene erogato solo a fronte di un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile oggetto di intervento, che va dimostrato con l’Attestato di Prestazione Energetica (Ape), rilasciato da un tecnico abilitato prima e dopo l’esecuzione dei lavori.

Qualora non fosse possibile il “salto” di due classi energetiche, ne basta una (la più alta possibile), sempre riconosciuta tramite Ape.

Gli interventi di adeguamento antisismico invece, danno diritto anche ad una detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.

Inoltre, il sismabonus è stato potenziato dal punto di vista geografico: si potrà richiedere nelle zone 1, 2 e 3.

Tre gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%:

Cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

Il limite massimo di spesa per il cappotto termico è:

– 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

– 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

– 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

– Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

I limiti di spesa per gli interventi sulle parti comuni degli edifici sono:

– 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;

– 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147  del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/ 2043 del 28 maggio 2015, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Questi interventi sono gli interventi cosiddetti “trainanti”, cioè uno solo di questi basta basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi di efficientamento energetico, tra cui (non esaustivamente):

– il montaggio di pannelli solari;

– il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;

– gli interventi soggetti a detrazione del 65% (sostituzione infissi, schermature solari);

– la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

Relativamente al meccanismo di fruizione dell’incentivo, è confermato che le famiglie e i condomini possono cedere il credito d’imposta maturato a banche, assicurazioni o alle imprese che svolgono i lavori.

 

Stefano Francioni

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