I PROFESSIONISTI. CHE COSA SONO LE ASTE GIUDIZIARIE

 I PROFESSIONISTI. CHE COSA SONO LE ASTE GIUDIZIARIE

Le aste giudiziarie sono uno strumento per attuare la vendita forzata di un bene pubblica aperta a tutti (tranne che al debitore) che ha lo scopo di liquidare forzatamente un bene cercando di massimizzare il prezzo di vendita al fine di rimborsare i creditore. La legge prevede che, se un privato o una società sono gravati da debiti insoluti, i loro beni possano essere oggetto di vendita forzata. Viene, così, permesso ai creditori di assicurarsi il soddisfacimento del loro avere e all’acquirente di ottenere i diritti sul bene.

Le modalità con le quali si possono svolgere tali vendite sono di due tipi: vendita senza incanto e vendita con incanto. L’avviso di vendita è il documento che permette al pubblico di conoscere le informazioni essenziali per poter partecipare all’asta. La pubblicità può avvenire: a) il portale delle vendite pubbliche b) la pubblicazione sui siti internet autorizzati

c) la pubblicazione sulla stampa
Per partecipare ad una vendita giudiziaria, è indispensabile aver prestato la cauzione. E’ stato poi abolito dalla nuova normativa l’obbligo di depositare in Cancelleria anche l’ammontare approssimativo delle spese di vendita quali spese e oneri di aggiudicazione, trascrizioni e volture. Nella vendita senza incanto, l’offerta è depositata in busta chiusa in Cancelleria o presso lo studio del Professionista delegato.
L’offerta è irrevocabile salvo che il giudice non disponga la gara tra gli offerenti sull’offerta più alta. Nella vendita con incanto, la cauzione viene restituita integralmente, dopo la chiusura dell’incanto, se l’offerente non diviene aggiudicatario del bene. A questo punto, l’aggiudicatario dovrà versare il saldo del prezzo, anche tramite contratto di finanziamento, entro il termine e con le modalità fissate nell’ordinanza di vendita. Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione pronuncia decreto di trasferimento all’aggiudicatario del bene espropriato.

Nell’ipotesi in cui, invece, l’asta non possa aver luogo per mancanza di offerte (cosiddetta “asta deserta”) il giudice dell’esecuzione potrà disporre l’amministrazione giudiziaria o un nuovo incanto. Dovrà, poi, essere fissato un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente e un nuovotermine,trai60ei90giorni, per la presentazione delle offerte d’acquisto.Per la copertura delle spese connesse, molti Istituti di Credito hanno concluso convenzioni con i Tribunali, miranti a limitare i costi legati all’erogazione dei servizi finanziari. La banca ottenuta la copia della perizia ed effettuate le necessarie valutazioni stabiliràl’ammontare del finanziamento. Nel caso di mancata aggiudicazione, è generalmente prevista una clausola di dissolvenza in base alla quale, in caso di mancata aggiudicazione, viene annullata l’operazione finanziaria.

Dott. Commercialista Stefano Francioni

Riminiamo

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