I PROFESSIONISTI. I BULLI DEL CONDOMINIO PER LE “COSE” COMUNI

 I PROFESSIONISTI. I BULLI DEL CONDOMINIO PER LE “COSE” COMUNI

“Abbiamo una corte in comune di un condominio, siamo tutti affittuari, quello del piano terra ha arredato e fa le sue feste, a noi sta cosa non va. Possiamo usare quell’area visto che è comune? O possiamo fargli ripristinare tutto come era?”

Quanto all’uso da parte dei singoli delle cose comuni, la norma di riferimento è l’art. 1102 c.c. che stabilisce che il condomino possa servirsi della cosa comune «purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».

Quindi in linea di principio la legge dispone che a prescindere dalle quote di proprietà (il fatto che si tratti di affittuari e non propritari non modifica i termini della questione), ciascun condomino ha diritto di servirsi del bene comune nella sua pienezza ed interezza, consentendosi dunque anche un uso più intenso della cosa da parte di un singolo, a condizione che non ne esca pregiudicata la facoltà degli altri condomini di fare pari uso del bene o non ne venga alterata la destinazione.

Questo significa che il condomino, nell’usare la cosa comune, deve rispettarne la destinazione (es.: se il cortile è adibito solo al passaggio, egli non può utilizzarlo come parcheggio o deposito all’aperto, impedendo il transito degli altri condomini) e che non deve e non può impedire agli altri condomini di usare il bene comune nella medesima misura. Un’altra limitazione all’utilizzo della comune è il regolamento condominiale che può stabilire dei divieti specifici.

Tenendo quindi presenti i principi sopra chiariti, quanto al caso di specie, se ne deduce che il condomino del piano terra può sì utilizzare la corte comune per fare feste ma questo non deve pregiudicare la possibilità degli altri condomini di utilizzare l’area comune anche nello stesso modo.

Sicuramente l’arredo non poteva essere sistemato per due ordini di motivi: innanzitutto l’arredamento in qualche modo altera la destinazione della cosa, visto che un determinato mobilio vincola l’uso della cosa che non potrà quindi essere utilizzata per altri scopi ed in secondo luogo pregiudica i diritti degli altri condomini. Ne consegue che ovviamente gli altri condomini possono pretendere che venga tutto ripristinato e che venga eliminato il mobilio esistente, e che il condomino del piano terra non impedisca l’utilizzo della cosa comune da parte degli altri.

Avv. Nadìa Toni e Avv. Francesca Angelini

Riminiamo

Altri post