I PROFESSIONISTI. IL RUMORE DEL VICINO!

“Ciao, in questi giorni stanno riatrutturando l’appartamento adiacente il mio. Siccome lavoro di notte, l’unico momento per dormire sono le ore centrali del pomeriggio, proprio le ore in cui lavorazioni con trapano, martello o altro non mi permettono di prendere sonno. Posso in qualche modo farli smettere? Mi basterebbe che non facessero rumore dalle 15 alle 18.”
Per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione, se si tratta di cose comuni all’interno di un condominio, allora bisognerà fare riferimento al regolamento di condominio che viene definito dalla legge “statuto interno” (art. 1138 c.c.) e che appunto contiene le norme relative all’uso delle cose comuni. Qualora, invece, i lavori riguardino un singolo appartamento, che sia situato all’interno di un condomino o meno, la giurisprudenza ha stabilito che in linea di principio i lavori tali da provocare rumori in grado di disturbare la tranquillità del vicinato devono essere svolto nel periodo compreso tra le 7 del mattino e le 17; in questa fascia oraria deve comunque essere osservato un periodo di due ore di silenzio assoluto e in ogni caso nel pomeriggio dovrebbero essere svolti lavori non eccessivamente rumorosi. Nel fine settimana e nei giorni festivi devono essere evitati lavori rumorosi o fastidiosi. Va quindi precisato che ogni comune può emanare regolamenti che specifichino gli orari. Nel Comune di Rimini il “Regolamento per la tutela dell’inquinamento acustico”, scaricabile dal sito www.comune.rimini.it, stabilisce orari differenti tra il periodo invernale (1 ottobre-31 maggio) e il periodo estivo (1 giugno-30 settembre) e diversifica le zone del comune; prevede inoltre la possibilità che questi orari siano derogati solo per motivi eccezionali, contingenti e documentabili (quali lavorazioni che non possono essere interrotte). Qualora questi orari non siano rispettati, diversi sono i rimedi:
• si può chiamare la polizia municipale che provvederà a sanzionare il trasgressore;
• si può agire in giudizio per ottenere l’inibitoria e l’eventuale risarcimento del danno;
• qualora il rumore disturbi un numero indeterminato di persone, si può presentare un esposto penale ai sensi dell’art. 659 c.p.
• In buona sostanza quindi, non sarà possibile riuscire a far smettere i lavori nella fascia oraria indicata, se non facendo leva sulla gentilezza del vicino.
