I PROFESSIONISTI. LE START-UP INNOVATIVE. Parola al commercialista

 I PROFESSIONISTI. LE START-UP INNOVATIVE. Parola al commercialista

Con il termine “start-up innovativa”, si definisce la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa fortemente propensa all’innovazione tecnologica. In particolare, viene previsto che la start-up innovativa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

• deve essere costituita ed operare da non più di 60 mesi;
• deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
• il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i Euro 5 milioni;
• non deve distribuire o aver distribuito utili;
• deve avere quale oggetto sociale esclusivo, o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
• non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:
• sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15 per cento del maggiore tra il costo e il valore totale della produzione;
• impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale);
• essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale.
In favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati di start- up innovative è prevista un’ampia gamma di misure di sostegno incluse molteplici agevolazioni sia di tipo fiscale, che di accesso al credito, nonché ai fini della costituzione ed iscrizione della società nel registro delle imprese non è necessario l’intervento del notaio con un notevole risparmio di costi, inoltre sono previste deroghe al diritto societario e una disciplina dedicata ai rapporti di lavoro dipendete nell’impresa.
Data la particolarità dell’ambito applicativo e delle molteplici casistiche per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.francionigroup.it.

Dott. Commercialista Stefano Francioni

Riminiamo

Altri post