I PROFESSIONISTI. Legge di bilancio 2018 e novità fiscali

È stata approvata ed è sulla Gazzetta Ufficiale la nuova Legge 205/2017 – Legge di Bilancio – che modifica significativamente la normativa vigente. Rimangono invariate, almeno per quanto di riguarda l’anno corrente, le aliquote IVA con la cosiddetta “Clausola di salvaguardia IVA” mentre si proroga al 31 dicembre 2018 il bonus del 65% sulle spese per gli interventi che portano ad un risparmio energetico, ridotto al 50% per l’acquisto, a partire dal 1’ gennaio 2018, di finestre comprensive di infissi. È prevista una detrazione IRPEF pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare di 5.000,00 € per immobile ad uso abitativo, sulla realizzazione di coperture aree verdi, impianti di irrigazione, pozzi e recinzioni. ( Bo- nus aree verdi ).
Fino al 2019, si conferma il 10% sulla cedolare secca in caso di contratti a canone concordato e il credito d’imposta del quale beneficiavano gli alberghi riguardante la riqualificazione di strutture ricettive vie- ne esteso anche ai centri termali. Si assiste ad una proroga anche per quanto riguarda la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, la quale viene rinviata al 31 dicembre 2018. Viene introdotta la detrazione di canoni di locazione di studenti fuori sede, lontani almeno 100 km e domiciliati in una provincia diversa, e una sorta di detrazione dall’aliquota lorda relativa alle spese sostenute per acquistare abbonamenti a servizi di trasporto pubblico, nella misura del 19% di un massimo di 250€. Si può beneficiare della detrazione anche se l’acquisto è stato sostenuto nell’interesse di un famigliare a carico. Il super ammortamento passa dal 40% al 30%, sono esclusi i mezzi di trasporto dalla misura, e l’iper ammortamento si conferma del 150%. È confermato anche il super ammortamento relativo ai beni immateriali funzionali all’ammodernamento tecnologico secondo il modello Industria 4.0. È utile soffermare l’attenzione sulla tassazione delle rendite finanziarie e la pro- roga delle rivalutazioni sulle quote societarie assoggettate all’imposta sostitutiva dell’8%. Grazie alla nuova Legge di Bilancio, i contribuenti sono in grado di programmare un risparmio fiscale sulla cessione della loro quota societaria e di rivalutarla mediante una perizia giu- rata di stima pagando, in tassazione ordinaria, l’imposta sostitutiva dell’8%. È possibile rivalutare:
– partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche (per operazioni estranee all’esercizio d’impresa), dalle società semplici, dagli enti non commerciali (per beni che non rientrano nel normale esercizio di impresa commerciale), società ed enti equiparate a società semplici;
– terreni aventi come scopo l’edificazione o la coltivazione.È possibile quindi rivalutare le quote detenute dal 1’ gennaio 2018 entro il 30 giugno 2018, pertanto si dovrà:
– disporre di una perizia a cura di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all’Albo o di Revisori Legali iscritti al registro o di periti iscritti alle Camere di Commercio (ex. 32 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011).
– versare l’imposta sostitutiva o la prima rata in caso di rateizzazione. Cos’è cambiato? Fino al 31 dicembre 2017 la tassazione in capo alle persone fisiche distingueva le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate. Le qualificate venivano tassate con aliquote IRPEF ordinarie su una parte dell’imponibile, le non qualificate, invece, venivano colpite da una ritenuta secca del 26% su tutta la base imponibile. Dal 2018, queste vengono equiparate e i dividendi e le plusvalenze realizzate da persone fisiche verranno tassate al 26% sull’intero imponibile.
Ad esempio, se un individuo fosse titolare al 1’ gennaio 2018 di una partecipazione del valore nominale di 2.000,00 valutata a 200.000,00 e si verificasse la cessione si otterrebbe una plusvalenza di 198.000,00. Tale plusvalenza rientrerà in dichiarazione dei redditi 2019 come “redditi diversi”. Se il soggetto non consegue altri redditi, questa subirà la tassazione sulla base del vigente sistema di scaglioni IRPEF:
• 0 – 15.000,00 aliquota 23%
• 15.000,00 – 28.000,00 aliquota 27%
• 28.000,00 – 55.000,00 aliquota 38%
• 55.000,00 – 75.000,00 aliquota 41%
• Oltre 75.000,00 aliquota 43%
Il debito di imposta complessivo IR- PEF risulta essere 78.310,00.
