I PROFESSIONISTI. Società Semplice: Holding e impignorabilità delle quote

Lo strumento della societa semplice quale holding famigliare stante la impignorabilita delle quote permette alla stessa di fungerevda holding statica non commerciale di gruppi societari.
Recentemente infatti il Tribunale di Rovigo si è pronunciato in merito alla possibilità di sottoporre a pignoramento le quote in caso di società di persone. Nel caso precipuo, con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ed all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il socio di società semplice preliminarmente eccepiva l’impignorabilità delle quote sociali oggetto di pignoramento, in quanto l’atto costitutivo ne vietava la libera cedibilità.
In particolare, nella svolta opposizione, si rilevava che, secondo parte della dottrina, la quota di partecipazione ad una società di persone è considerata un bene immateriale, non qualificabile in termini di diritto di credito, alla luce dell’intuitus personae che caratterizza la partecipazione alla compagine societaria, ancor più in caso di patto di non libera cedibilità.
Dal punto di vista normativo, poiché il trasferimento della quota comporta la modifica della compagine soggettiva (voluta nell’atto costitutivo e caratterizzata, per norma generale, dalla scelta personale e fiduciaria rispetto ai singoli soci), esso resta assoggettato alla necessità di consenso unanime dei soci ai sensi dell’art. 2252 c.c., cosa che rende impossibile l’esecuzione forzata (ciò inevitabilmente sino all’estio dello scioglimento della società per volontà dei soci ed alla liquidazione pecuniaria delle rispettive quote).
Infatti, la quota ha, nell’ambito della società di persone, una valenza diversa da quella che possiede nella società di capitali, perché non è un’entità dotata di una sua oggettività, ma rappresenta soltanto la misura della partecipazione del socio-personafisica ai diritti e agli obblighi relativi al rapporto sociale, intrinsecamente legata alla persona del socio stesso.
Il rapporto sociale in questione è disciplinato anche dagli artt. 2270 e 2305 c.c., che, pur impedendo al creditore particolare del socio di sostituirsi a questo nella posizione di socio, lo autorizzano a far valere le sue ragioni sulla quota spettante al socio stesso ricevuta solo all’esito della liquidazione.
Al riguardo, l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di merito sostiene che debba escludersi la sequestrabilità di quote di società di persone durante societate da parte dei creditori particolari del socio, poiché il sequestro ed il conseguente pignoramento comporterebbero la possibilità di espropriazione della quota di società personale da parte del creditore personale del socio e porterebbero quindi all’attuazione di una modificazione del rapporto sociale, dovuta alla sostituzione del creditore procedente o di un terzo al socio esecutato, modifica che confliggerebbe con l’esigenza di rispettare il principio dell’intuitus personae (Tribunale di Rimini, 12.05.2016; Corte d’Appello di Milano, 23.03.1999; Tribunale di Trani, 23.02.2007; Tribunale di Roma, 17.05.2004; Tribunale di Monza, 05.12.2000; Tribunale di Milano, 1912.1996; Tribunale di Ravenna, 12.04.1994; Tribunale di Benevento, 24.09.1991). Conseguentemente, non essendo ammissibile il se- questro conservativo finalizzato al futuro pignoramento è a fortiori inammissibile l’espropriazione della quota nelle società di persone, posto che l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà di altri soci, introdurrebbe un elemento di novità incompatibile con i caratteri di tale tipo di società.
La Suprema Corte intervenuta in tema di pignoramento di quote di società di persone ne ha statuito l’ammissibilità per il solo caso in cui l’atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità, salva sempre la necessità di salvaguardare gli eventuali patti di prelazione parimenti contenuti nel contratto sociale (Cass. Civ., Sez. I, 07.11.2002, n. 15605).
Nel corso del giudizio di opposizione de quo si è evidenziato che la quota di partecipazione del socio non era liberamente trasferibile, in forza di una specifica previsione dell’atto costitutivo della società semplice, che prevedeva altresì un diritto di prelazione. Di conseguenza, tra gli atti conservativi che il creditore particolare del socio può compiere sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione ai sensi dell’art. 2270, comma 1, c.c., non rientra il pignoramento, in quanto la finalità espropriativa tipica di tale atto esecutivo non può comportare la modificazione coattiva del rapporto sociale dovuta alla sostituzione del creditore procedente al socio esecutato in contrasto con il principio di intuitus personae che informa le partecipazioni a società di persone.
Il creditore procedente sosteneva invece la pignorabilità delle quote di partecipazione di società semplice assimilabili, a proprio avviso, a qualsivoglia diritto di credito e l’irrilevanza del patto di prelazione in caso di cessione delle stesse.
Inoltre, il creditore procedente, sottolineando come il pignoramento fosse avvenuto per entrambi i soci, riteneva che per l’effetto di ciò venisse meno la clausola statutaria di intrasferibilità.
Il Tribunale di Rovigo, disattendendo le deduzioni del creditore procedente e dando continuità all’indirizzo ermeneutico della Suprema Corte di Cassazione, ha affermato il principio di diritto secondo cui la quota di una società di persone, se non liberamente cedibile secondo le pattuizioni statutarie, non può essere, in quanto tale, sottoposta a pignoramento in costanza del rapporto societario.
Orbene, devesi evidenziare che nel caso di specie, l’atto costitutivo della società prevedeva testualmente una clausola di non libera cedibilità delle quote sociali.
In conclusione, l’espressa previsione statutaria della non libera trasferibilità delle quote sociali, nel caso di specie, rende impignorabilili le medesime quote della società de qua.
Pertanto, il Giudice dell’Esecuzione ha accolto l’eccezione preliminare di impignorabilità e per l’effetto l’opposizione promossa dal socio.
