Problemi di eredità, risponde l’avvocato

 Problemi di eredità, risponde l’avvocato

“Mio padre è deceduto da qualche mese, abbiamo scoperto avendo ricevuto delle telefonate che ha accumulato debiti nei confronti di svariate aziende. Mi hanno intimato di perseguire le vie legali in caso di mancato pagamento. Sono obbligato a pagare oppure no? Premetto che non è stato ancora fatto nulla per il discorso eredità e sono molto preoccupato per la mia casa”. VALERIANO

Caro Valeriano, il tema “successioni” è sempre molto insidioso. In termini del tutto generali, giusto per farti comprendere la estrema complessità della materia e le variabili allo stato per noi imponderabili che possono ricorrere e incidere sulla vostra posizione, possiamo dirti che i diritti e le obbligazioni del soggetto che decede, pur se con alcune eccezioni, si trasmettono effettivamente egli eredi, in proporzione delle quote ereditarie di ciascuno.

Ovviamente, perchè si possa dar luogo all’acquisto dell’eredità, con i suoi pro ed i suoi contro, i chiamati a quest’ultima devono accettarla. Nessuno infatti è tenuto per legge a diventare erede di una persona qualora non lo desideri ed indipendentemente dalle ragioni sottostanti a tale determinazione (siano queste di natura morale, ossia disancorate dalla cospicuità del patrimonio del de cuius, che concrete).

Il codice distingue due tipi di “accettazione”: una pura e semplice, per effetto della quale si verifica una “confusione” tra il patrimonio del de cuius e quello dell’erede (con la rilevante conseguenza per i debitori del de cuius potranno soddisfarsi indifferentemente sui patrimoni di ciascuno) e l’altra con beneficio di inventario (ove invece si avrà una separazione tra i patrimoni ed i creditori del defunto avranno “carta bianca” solo limitatamente agli averi relitti dal defunto).

Per quanto poi attiene alla “forma” dell’atto, la legge prevede ulterioi molteplici opzioni: l’accettazione può infatti essere espressa, tacita (per fatti conludenti), presunta (in quanto, a titolo esemplificativo e tra le altre, l’erede in possesso dei beni non ha provveduto entro tre mesi dalla apertura della succesione a dismetterne l’uso o a compiere l’inventario). Ad arricchire il ventaglio di variabili, sono inoltre previsti termini e modalità stingenti per formalizzare le proprie determinazioni. In conclusione, senza dilungarci oltre, il suggerimento migliore che ti possiamo allo stato dare, a scanso di equivoci, è quello di rivolgerti quanto prima, visto il lasso di tempo già decorso, ad un tecnico della materia che, contestualizzata la vicenda, ti tutelerà al meglio da questa situazione di temporanea caoticità.

Francesca Angelini e Nadìa Toni

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